(Pubblicata   nel   1  S.O.  al Bollettino  ufficiale  della  Regione
                 Lombardia n. 13 del 3 aprile 2009)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                             Istituzione

   1.  La  Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla
piena   attuazione  dei  diritti  e  degli  interessi  individuali  e
collettivi  delle  persone  minori  di  eta', in conformita' a quanto
previsto  dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale
ed  internazionale,  istituisce  presso  il  Consiglio  regionale  il
Garante  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  di  seguito  denominato
Garante,  in  esecuzione  della  Convenzione dell'ONU sui diritti del
fanciullo,  resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica
ed  esecuzione  della  convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a
New   York   il  20  novembre  1989),  e  della  Convenzione  europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20
marzo  2003,  n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sull'esercizio  dei  diritti  dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25
gennaio 1996).
   2.  Il  Garante,  eletto  dal  Consiglio regionale, nell'esercizio
delle proprie funzioni non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo
gerarchico  o  funzionale  e  svolge  con  imparzialita'  la  propria
attivita'  in  piena  autonomia organizzativa ed amministrativa e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
   3.  Nell'esclusivo  interesse  dei  minori,  il  Garante coopera e
raccorda  la  propria  attivita'  con  il  Garante  nazionale e con i
Garanti di altre regioni, ove costituiti.