(Pubblicata nel 1 S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 3 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Istituzione 1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di eta', in conformita' a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). 2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialita' la propria attivita' in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 3. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attivita' con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni, ove costituiti.